Criteri e norme

per la valutazione dei crediti per il tirocinio


A. Attività di insegnamento svolte nell'anno corrente nelle classi di concorso per le quali si chiede l'abilitazione

A.1. Attività svolta dopo i primi 90 giorni di ciascuna supplenza

1 ora di attività = 1 ora di credito

A.2. Attività svolta per i primi 90 giorni di ciascuna supplenza

2 ore di attività = 1 ora di credito


B. Attività di insegnamento di durata annuale nell'anno corrente in classi di concorso per le quali non si chiede l'abilitazione o in altri ordini di scuole. Attività di insegnamento svolte nelle classi di concorso per le quali si chiede l'abilitazione nei quattro anni precedenti. Esperienze relative a tesi di laurea didattiche.

C. Altre attività di insegnamento




Cumulo dei crediti

  1. Il massimo credito attribuibile è di 100 ore per il I anno e di 120 per il II anno ( si ricorda che la SSIS Toscana prevede per il tirocinio 130 ore al primo anno e 160 ore al secondo).

  2. Le attività della lettera B possono essere cumulate fino all'attribuzione del credito massimo di 65 ore per il I anno e di 80 per il II anno

  3. Le attività della lettera C possono essere cumulate fino all’attribuzione del credito massimo di 35 ore per il I anno e di 50 ore per il II anno

  4. Si possono cumulare attività della lettera B e attività della lettera C fino ad un massimo di 65 ore per il I anno e di 80 per il II anno


Attività valide

  1. Sono considerate valide ai fini della riduzione delle ore di tirocinio per i punti A e B solo le ore di insegnamento prestate nelle scuole statali, nelle scuole paritarie private e degli enti locali, o nelle Istituzioni che rilasciano titoli superiori (vedi legge 10.3.2000. n.62, Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

  2. Ogni attività può essere valutata una sola volta


Assenze

Il saldo risultante successivamente al calcolo dei crediti deve essere completato per intero dallo specializzando. In casi particolari una riduzione puó essere consentita, in misura non superiore al 10%.