REALTA' E PROSPETTIVE
SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI



-Maurizio Berni-







IL PRESENTE

(relazione presentata il 14 marzo 2005 in una giornata di incontro coi tutor dell'indirizzo FIM alla SSIS di Pisa)










Legge 341/90, art. 4, comma 2.
 "Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie."






DECRETO MURST 26 maggio 1998, "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."

art. 2 (Disposizioni generali):

4. (...) Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare (??) convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, (...), istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.







Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 [Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione]
, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n.168.









5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato (...) non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato (...) non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio.
Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.






Art. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario).

(...)

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università (...), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;





b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni ;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.






Allegato C: Contenuti minimi qualificanti della scuola
[di specializzazione per l'insegnamento secondario]


L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:






area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze (...) nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.
area 2: contenuti formativi degli indirizzi
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze (...) relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.
area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

[N.B. Le aree 3 e 4 non sono commentate]




Legge n. 315 del 3 agosto 1998 -
Interventi finanziari per l'Università e la ricerca

Art. 1 comma 4. Le Università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. (...) In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio.

[N.B. Importanza di esoneri non totali.]








Gli Atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare (...). Delle commissioni incaricate dagli Atenei di provvedere alle valutazioni comparative  fanno  comunque parte componenti designati dall'Amministrazione scolastica.


[...e i prof. universitari utilizzati nelle SSIS hanno analoghi semiesoneri dalle facoltà??]





Decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL - Utilizzazione personale docente corsi universitari di formazione.

Art. 3 (...) L'orario di servizio da effettuare presso le Università per le finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. (...)









Circolare ministeriale n. 130 del 21 aprile 2000 prot. n. 49479/BL

(...)
- figura di rilievo per l'espletamento del tirocinio presso la scuola "polo" è l'insegnante accogliente o "tutor", indispensabile come riferimento per la progettazione e lo svolgimento di quelle fasi del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a criteri previsti nelle convenzioni-quadro tra Università, Provveditorati agli Studi e scuole, tra il personale docente che si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999.
(...)







CCNL 24.7.03

Art. 41 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica (art. 28 sequenza 24-2-2000).



1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.







2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.

3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.


4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario di servizio.








Schema di Decreto Legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n.53.
(approvato dal Consiglio dei ministri il 17/10/05)




[In realtà si parla sia di formazione che di reclutamento: eccesso di delega?]







... rimanda a successivi decreti....

1) DPCM (determinazione posti LMI - Lauree Magistrali per l'Insegnamento - su base regionale)

2) DM (ripartizione posti LMI nelle Università della regione)

3) DM (modalità e contenuti esami di ammissione alle LMI; modalità di nomina delle commissioni)

4) DM (modalità acquisizione ulteriori titoli abilitanti da parte di coloro che hanno titoli universitari del previgente ordinamento)









5) DM (modalità esame di stato abilitante e concorsuale)

6) DM (modalità composizione commissione esame di stato abilitante)

7) uno o più DM (     - classi dei corsi LMI;
                                  - profilo formativo e professionale del docente;
                                  - attività didattiche delle LMI [punti fermi: laboratorio,
                                     tirocinio, giudizio del tutor]
                                  - ambiti disciplinari;
                                  - 80% dei 120 crediti per i settori scientifico-disciplinari
                                     [punto fermo: non più del 25% area
                                      pedagogico-professionale] )
                                  - attività didattiche inerenti l'integrazione scolastica"H")













8) DM (criteri, procedure, requisiti minimi strutturali per l'istituzione delle
     LMI)

9) più DM (raccordo Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
     [AFAM] - Università)

10) DM (tasse e contributi a carico dei corsisti)

11) uno o più DM (Classi di concorso scuola secondaria)

12) DM (aree disciplinari e settori prof.li istruzione prof.le)

13) DM (criteri e modalità per il monitoraggio e la valtuazione dei risultati
       didattici dei corsi LMI)








... a questo punto (art. 6) si dice che il DM 3) contiene anche gli obiettivi formativi delle LMI;

14) DM (criteri iniziative di eccellenza).








Art. 4 - Formazione iniziale dei docenti


1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono presso le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica [AFAM], nei corsi di laurea magistrale [LMI] e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.




(...)





5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.












8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello
di cui al presente articolo (...) sono finanziati con le entrate realizzate (...) con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole Università e dei singoli Conservatori. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 3, comma 6, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.













Art. 5 - Accesso ai ruoli e contratto di inserimento formativo al lavoro.

1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 6 sono collocati, a cura degli Uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
2. Nell'ambito del contingente autorizzato per le assunzioni del personale docente, (...) l'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle scuole degli aspiranti (...), nell'ordine delle graduatorie tenendo conto delle preferenze espresse a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53.










3. I posti così assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato(...)
4. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. I relativi oneri sono posti a carico dello specifico fondo di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (...).
5. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di Ateneo o di Interateneo di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor.









6. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del (...) decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle scuole statali, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.
 












Articolo 6   (Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)


Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53,
[
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; ]






i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:



a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;







c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;



(...)

e) collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con (...); le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.








Articolo 7  (Iniziative di eccellenza per la formazione)



(...) i centri di ateneo o d'interateneo (...), sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, (...)

























Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo (...) organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.















Problemi aperti:

  •  Rapporti tra strutture che organizzano le LMI (quali?) e i centri d'ateneo o interateneo per la formazione degli insegnanti
  • quali tipi di laurea LMI? (monodisciplinare, pluridisciplinare, a moduli 'componibili'?)
  • classi di concorso e ambiti disciplinari? (collegato col precedente)
  • gestione del periodo transitorio?