Il giardino di Archimede
 Un museo per la matematica

Statuto del Consorzio
" Il Giardino di Archimede. Un Museo per la Matematica".

Capitolo 1. Denominazione, Sede, Durata, Oggetto.

Art. 1

È costituito il Consorzio con attività esterna, denominato "Il Giardino di Archimede, Un museo per la Matematica", retto dagli articoli 2602 e 2612 e segg. del Codice Civile.

Sono membri del Consorzio:

  1. La Scuola Normale Superiore di Pisa,
  2. l'Università di Firenze,
  3. l'Università di Pisa,
  4. l'Università di Siena,
  5. l'Unione Matematica Italiana,
  6. l'Istituto Nazionale di Alta Matematica,

Possono partecipare al Consorzio:

Art. 2

Il Consorzio ha sede in Firenze, presso il Dipartimento di Matematica "U. Dini".
L'Assemblea dei consorziati può istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata al 31.12.2030, e può essere prorogata dai consorziati con la maggioranza dei due terzi degli stessi.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del Consorzio sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4

Il Consorzio ha per scopo:
la promozione e la divulgazione della cultura matematica e storico-matematica; la progettazione e la realizzazione di musei, di macchine e di oggetti da esposizione finalizzati a tale scopo;
promuovere e svolgere attività di divulgazione della matematica in tutte le sue forme,
lo studio e la ricerca finalizzati alla realizzazione di esposizioni museali nell'ambito della diffusione della cultura matematica;
la promozione e la realizzazione, anche d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, dei Provveditorati agli Studi, e delle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi per l'aggiornamento degli insegnanti,
la formazione di operatori nel settore della divulgazione matematica,
la promozione di ogni collegamento e scambio con analoghe Istituzioni e Centri di ricerca italiani o stranieri.


Per il raggiungimento degli scopi indicati, il Consorzio può
partecipare ad iniziative di Enti che svolgano attività simile;
organizzare e gestire convegni;
progettare e realizzare con ogni mezzo pubblicazioni, strumenti e oggetti da esposizione inerenti alla divulgazione della matematica e della sua storia, da esporre e/o cedere a terzi.
organizzare e gestire corsi di aggiornamento e di divulgazione nel campo della matematica e delle sue applicazioni;
organizzare e/o gestire musei, mostre e manifestazioni, anche temporanee, per la divulgazione della cultura matematica e storico-matematica.


È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
I corrispettivi derivanti dalla offerta di prodotti e servizi in campo culturale e scientifico, come sopra esposti, strumentali al conseguimento degli scopi statutari, costituiscono una della fonti di finanziamento.

Capitolo 2. Rapporti economici

Art. 5

Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire ai consorziati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sotto qualsiasi forma.
Eventuali utili saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 6

Il fondo consortile è costituito:

dal contributo versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati;
dai ricavi netti di cui all'Art. 4;
dai contributi dei soci, che saranno stabiliti dall'Assemblea dei consorziati, previo assenso del socio interessato.

Art. 7

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Capitolo 3. Acquisizione e perdita della qualità di consorziato.

Art. 8

Gli Enti e i privati che intendano partecipare al Consorzio devono avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente del Consorzio.


La domanda deve contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita se avanzata da privati; l'indirizzo, la denominazione e la sede, se avanzata da Società o da Enti pubblici,
- la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante in caso di Enti o Società,
- la dichiarazione di accettare lo Statuto del consorzio.


La domanda di ammissione sarà sottoposta dal Presidente all'Assemblea dei consorziati, che deciderà con la maggioranza dei due terzi dei consorziati stessi. La deliberazione di ammissione diverrà operativa dopo che l'aspirante avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione, e all'adempimento di eventuali obblighi particolari, deliberati dall'Assemblea con analitica motivazione.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la quota di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi stabiliti dall'Assemblea, l'aspirante decade dall'ammissione.

Art. 9

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consorzio presso la sede legale.
Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, compresi gli oneri e obbligazioni allo stesso derivanti dal presente statuto.

Art. 10

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea per i seguenti motivi:
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento per le imprese,
- estinzione a qualunque titolo dell'Ente consorziato,
- apertura delle procedure di liquidazione dell'Ente consorziato,
- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera di esclusione.
L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato della lettera con la quale viene comunicata la delibera di esclusione. Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla detta ricezione, salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati al Consorzio dal consorziato escluso, ai sensi del punto 4. del primo comma di questo articolo.

Art. 11

Nel caso di recesso o di esclusione del consorziato, la quota originaria e i contributi da questo versati restano di proprietà del Consorzio.

Capitolo 4. Gestione.

Art. 12

Sono Organi del Consorzio:

1. L'Assemblea dei Consorziati,
2. il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio,
3. il Direttore del Museo,
4. il Consiglio scientifico.

Capitolo 5. L'Assemblea.

Art. 13

L'Assemblea si compone di tutti i consorziati. Alle Assemblee partecipa il Direttore del Museo con le funzioni di Segretario, senza diritto al voto.

Art. 14

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare, e che questi rientrino nelle competenze dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, mediante avviso raccomandato da spedirsi al domicilio dei consorziati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Oltre alla sede, al giorno e all'ora della riunione, l'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda? convocazione.

Art. 16

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, al Vicepresidente.
Svolge le funzioni di segretario il Direttore del Museo; in caso di sua assenza gli intervenuti designeranno un segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 17

Ogni consorziato che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (non autenticata).
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati in prima convocazione, e di un terzo dei consorziati in seconda convocazione.
Una volta che il Presidente abbia constatato la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione dell'Assemblea, tale validità non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun consorziato ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale.

Art. 19

L'Assemblea:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio,
- nomina il Direttore del Museo e i membri del Consiglio Scientifico,
- approva il preventivo economico-finanziario e il programma di attività predisposto dal Direttore,
- approva la relazione del Direttore sull'attività svolta, il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale di fine esercizio,
- delibera col voto favorevole di due terzi dei consorziati, su proposta del Presidente, sulle eventuali variazioni da apportare allo statuto,
- delibera col voto favorevole di due terzi dei consorziati, su proposta del Presidente, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci,
- delibera, previo assenso dell'interessato, l'ammontare delle quote in denaro, servizi o competenze da porre a carico dei soci, nonché l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati,
- delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori,
- approva il regolamento del Museo,
- delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto siano riservati alla sua competenza.

Capitolo 6. Il Presidente del Consorzio.

Art. 20

Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati, e svolge tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge e da questo statuto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.

Art. 21

Il Presidente provvede:

- a dare esecuzione alle delibare dell'Assemblea,
- a dirigere e coordinare le attività del Consorzio,
- a predisporre il preventivo economico-finanziario, previa acquisizione del parere del Direttore del Museo,
- a svolgere tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge a da questo statuto o derivanti dalle deleghe a lui conferite dall'Assemblea.

Capitolo 7. Il Direttore del Museo.

Art. 22

Il Direttore del Museo è nominato dall'Assemblea dei consorziati, che lo sceglie. su proposta del Presidente, tra persone aventi specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. Il Direttore può essere revocato solo con deliberazione della stessa Assemblea.

Art. 23

Il Direttore provvede:

- all'organizzazione e all'amministrazione ordinaria del Museo, - a predisporre il programma di attività del Museo e il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- a convocare e presiedere il Consiglio Scientifico,
- a predisporre il regolamento del Museo,
- a svolgere tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge e da questo statuto, o derivanti dalle deleghe a lui conferite dal Presidente.

Capitolo 8. Il Consiglio Scientifico.

Art. 24

Il Consiglio Scientifico è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei consorziati, e dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni di uno o più dei suoi membri, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

Art. 25

Il Consiglio Scientifico può cooptare fino a un massimo di quattro membri, su proposta del Direttore del Museo. I membri cooptati decadono con il Consiglio.

Art. 26

Il Consiglio Scientifico coadiuva il Direttore nella programmazione scientifica della struttura museale e delle attività connesse. Esso si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Direttore, che lo presiede.


Presentazione

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